Articolo 92 (1)
Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (Abrogato)
[Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell’art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.
Per la validita’ dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali e’ richiesto l’assenso del Re Imperatore.]
(1) Articolo da ritenersi abrogato per effetto della caduta della monarchia.