Articolo 92 – Codice Civile

Articolo 92 (1)
Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali 
(Abrogato)

[Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell’art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.

Per la validita’ dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali e’ richiesto l’assenso del Re Imperatore.]

(1) Articolo da ritenersi abrogato per effetto della caduta della monarchia.

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