Articolo 69
Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza.
Nessuno e’ ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l’esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e’ nato.
Articolo 69
Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza.
Nessuno e’ ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l’esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e’ nato.