Articolo 104
Effetti dell’opposizione.
[L’opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l’opposizione.] (1)
Se l’opposizione e’ respinta, l’opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, puo’ essere condannato al risarcimento dei danni.
(1) Comma abrogato dall’art. 110, comma 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, a decorrere dal 30 marzo 2011