Articolo 118 – Codice Civile

Articolo 118 (1)
Difetto di età.
 (Abrogato)

[Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non è pervenuta all’età fissata nel primo comma dell’articolo 84, non può essere impugnato quando è trascorso un mese dal raggiungimento di tale età.

Non può neppure essere impugnato per difetto di età della moglie, quando la moglie è rimasta incinta.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 13, dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

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