Articolo 121 – Codice Civile

Articolo 121. (1)
Mancanza di assenso.
(Abrogato)

[Il matrimonio contratto senza l’assenso prescritto dall’articolo 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l’assenso e da quello degli sposi per il quale l’assenso era necessario.

L’azione non può essere proposta quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l’assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto di matrimonio.

Parimenti l’azione non può essere proposta dallo sposo a cui l’assenso era necessario, quando è trascorso un mese dal raggiungimento della sua maggiore età.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 16, dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

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