Articolo 128 – Codice Civile

Articolo 128
Matrimonio putativo.

Se il matrimonio e’ dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullita’, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso e’ stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita’ derivante da cause esterne agli sposi.

Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.(1)

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullita’ dipenda da [bigamia o] incesto. (2)

Nell’ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo 251. (3)

(1) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

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