Articolo 136 – Codice Civile

Articolo 136
Impedimenti conosciuti dall’ufficiale dello stato civile.

L’ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 51 a €. 309.

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