Articolo 147
Doveri verso i figli.(1)
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacita’, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis
(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.