Articolo 155 – Codice Civile

Articolo 155
Provvedimenti riguardo ai figli.
 (1)

In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.