Articolo 201 – Codice Civile

Articolo 201 (1)
Spese e miglioramenti.
 (Abrogato)

[Le norme dettate in materia di usufrutto sono applicabili per il rimborso delle spese e per i miglioramenti fatti dal marito nei beni dotali.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 77, Legge 19 maggio 1975, n. 151

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