Articolo 202 (1)
Casi di separazione. (Abrogato)
[La separazione della dote è disposta giudizialmente su domanda della moglie, quando questa è in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione. E’ inoltre disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa del marito.
Se la separazione è pronunziata per colpa di entrambi i coniugi, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare la separazione della dote.
La separazione stragiudiziale è nulla.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 77, Legge 19 maggio 1975, n. 151