Articolo 203 (1)
Inefficacia della separazione. (Abrogato)
[La separazione della dote ordinata dall’autorità giudiziaria rimane senza effetto, se la sentenza non è notificata entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e non è eseguita, entro sessanta giorni dal suo passaggio in giudicato, mediante atto pubblico col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie sino alla concorrenza dei beni del marito, o se, almeno in questo ultimo termine, la moglie non ha proposto e proseguito le relative istanze.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 77, Legge 19 maggio 1975, n. 151