Articolo 209 – Codice Civile

Articolo 209. (1)
Cessazione degli effetti della separazione.
 (Abrogato)

[Per volontà di entrambi i coniugi e dopo decreto di autorizzazione del tribunale la dote può essere riconsegnata al marito.

La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico, e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote.

I creditori della moglie possono impugnare con l’azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la riconsegna della dote.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 77, Legge 19 maggio 1975, n. 151

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