Articolo 214 (1)
Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito. (Abrogato)
[Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche al caso in cui la moglie ha avuto l’amministrazione e il godimento dei beni del marito.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 81 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.