Articolo 221 – Codice Civile

Articolo 221 (1)
Locazioni.
 (Abrogato)

[Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall’usufruttuario.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 88 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

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