Articolo 226 – Codice Civile

Articolo 226 (1)
Separazione giudiziale dei beni.
 (Abrogato)

[La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata nel caso di inabilitazione del marito o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 204 e 205.

La separazione stragiudiziale è nulla.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 88 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.