Articolo 243-bis.
Disconoscimento di paternita’. (1)
L’azione di disconoscimento di paternita’ del figlio nato nel matrimonio puo’ essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
Chi esercita l’azione e’ ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita’.
(1) Articolo inserito dall’art. 17, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.