Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO X
DELLA TUTELA E DELL’EMANCIPAZIONE
CAPO II
Dell’emancipazione
Articolo 390
Emancipazione di diritto.
Il minore e’ di diritto emancipato col matrimonio.
Articolo 391 (1)
Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare. (Abrogato)
[Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potestà o del tutore.
L’emancipazione può essere accordata dal giudice tutelare su istanza dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Il giudice tutelare non può accordare la emancipazione senza il consenso del genitore esercente la patria potestà salvo che concorrano gravissime ragioni.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 6, Legge 8 marzo 1975, n. 39.
Articolo 392
Curatore dell’emancipato. (1)
Curatore del minore sposato con persona maggiore di eta’ e’ il coniuge.
Se entrambi i coniugi sono minori di eta’, il giudice tutelare puo’ nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
Se interviene l’annullamento per una causa diversa dall’eta’, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all’ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresi’ negli atti previsti nell’articolo 165.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 7 della L. 8 marzo 1975 n. 39.
Articolo 393
Incapacita’ o rimozione del curatore.
Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384.
Articolo 394
Capacita’ dell’emancipato.
L’emancipazione conferisce al minore la capacita’ di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione.
Il minore emancipato puo’ con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e puo’ stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.
Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, e’ necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti indicati nell’art. 375 l’autorizzazione, se curatore non e’ il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, e’ nominato un curatore speciale a norma dell’ultimo comma dell’art. 320.
Articolo 395
Rifiuto del consenso da parte del curatore.
Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore puo’ ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell’atto, salva, se occorre, l’autorizzazione del tribunale.
Articolo 396
Inosservanza delle precedenti norme.
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell’art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Sono applicabili al curatore le disposizioni dell’art. 378.
Articolo 397
Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale.
Il minore emancipato puo’ esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore, se e’ autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore.
L’autorizzazione puo’ essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d’ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.
Il minore emancipato, che e’ autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale, puo’ compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa.
Articolo 398 (1)
Revoca dell’emancipazione. (Abrogato)
[Quando gli atti del minore ne dimostrano l’incapacità ad amministrare, l’emancipazione accordata per l’articolo 391 può essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiede l’emancipazione o anche d’ufficio, sentito il minore.
Revocata l’emancipazione, il minore rientra sotto la patria potestà o la tutela e vi rimane sino all’età maggiore.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 6 della L. 8 marzo 1975 n. 39.
Articolo 399 (1)
Pubblicità. (Abrogato)
[I provvedimenti con i quali è concessa o revocata l’emancipazione devono essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile perché li annoti in margine all’atto di nascita dell’emancipato.
La pubblicità dei provvedimenti relativi all’autorizzazione dell’esercizio dell’impresa commerciale o alla revoca dell’autorizzazione è regolata dal libro V.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 6 della L. 8 marzo 1975 n. 39.