Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO II
DEI CONTRATTI IN GENERALE
CAPO IV
Dell’interpretazione del contratto
Articolo 1362
Intenzione dei contraenti.
Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Articolo 1363
Interpretazione complessiva delle clausole.
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.
Articolo 1364
Espressioni generali.
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.
Articolo 1365
Indicazioni esemplificative.
Quando in un contratto si e’ espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, puo’ estendersi lo stesso patto.
Articolo 1366
Interpretazione di buona fede.
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
Articolo 1367
Conservazione del contratto.
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziche’ in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Articolo 1368
Pratiche generali interpretative.
Le clausole ambigue s’interpretano secondo cio’ che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto e’ stato concluso.
Nei contratti in cui una delle parti e’ un imprenditore, le clausole ambigue s’interpretano secondo cio’ che si pratica generalmente nel luogo in cui e’ la sede dell’impresa.
Articolo 1369
Espressioni con piu’ sensi.
Le espressioni che possono avere piu’ sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso piu’ conveniente alla natura e all’oggetto del contratto.
Articolo 1370
Interpretazione contro l’autore della clausola.
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro.
Articolo 1371
Regole finali.
Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se e’ a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se e’ a titolo oneroso.
(Omissis) (1)
(1) Seguiva un secondo comma abrogato dall’art. 3, D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.