Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO II
DEI CONTRATTI IN GENERALE
CAPO V
Degli effetti del contratto
Sezione I
Disposizioni generali
Articolo 1372
Efficacia del contratto.
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo’ essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
Articolo 1373
Recesso unilaterale.
Se a una delle parti e’ attribuita la facolta’ di recedere dal contratto, tale facolta’ puo’ essere esercitata finche’ il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facolta’ puo’ essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni gia’ eseguite o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione e’ eseguita.
E’ salvo in ogni caso il patto contrario.
Articolo 1374
Integrazione del contratto.
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e’ nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equita’.
Articolo 1375
Esecuzione di buona fede.
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Articolo 1376
Contratto con effetti reali.
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta’ di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprieta’ o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Articolo 1377
Trasferimento di una massa di cose.
Quando oggetto del trasferimento e’ una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell’articolo precedente, ancorche’, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.
Articolo 1378
Trasferimento di cosa determinata solo nel genere.
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprieta’ si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.
Articolo 1379
Divieto di alienazione.
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non e’ valido se non e’ contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
Articolo 1380
Conflitto tra piu’ diritti personali di godimento.
Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.
Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, e’ preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.
Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.
Articolo 1381
Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo.
Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo e’ tenuto a indennizzare l’altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
Sezione II
Della clausola penale e della caparra
Articolo 1382
Effetti della clausola penale.
La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti e’ tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non e’ stata convenuta la risarcibilita’ del danno ulteriore.
La penale e’ dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
Articolo 1383
Divieto di cumulo.
Il creditore non puo’ domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non e’ stata stipulata per il semplice ritardo.
Articolo 1384
Riduzione della penale.
La penale puo’ essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale e’ stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale e’ manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.
Articolo 1385
Caparra confirmatoria.
Se al momento della conclusione del contratto una parte da’ all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantita’ di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra e’ inadempiente, l’altra puo’ recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente e’ invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra puo’ recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se pero’ la parte che non e’ inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e’ regolato dalle norme generali.
Articolo 1386
Caparra penitenziale.
Se nel contratto e’ stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.