Capo XI – Titolo II – Libro Quarto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO II
DEI CONTRATTI IN GENERALE

CAPO XI
Della nullità del contratto

Articolo 1418
Cause di nullita’ del contratto.

Il contratto e’ nullo quando e’ contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullita’ del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceita’ della causa, l’illiceita’ dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346.

Il contratto e’ altresi’ nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

Articolo 1419
Nullita’ parziale.

La nullita’ parziale di un contratto o la nullita’ di singole clausole importa la nullita’ dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che e’ colpita dalla nullita’.

La nullita’ di singole clausole non importa la nullita’ del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

Articolo 1420
Nullita’ nel contratto plurilaterale.

Nei contratti con piu’ di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullita’ che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullita’ del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Articolo 1421
Legittimazione all’azione di nullita’.

Salvo diverse disposizioni di legge, la nullita’ puo’ essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Articolo 1422
Imprescrittibilita’ dell’azione di nullita’.

L’azione per far dichiarare la nullita’ non e’ soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

Articolo 1423
Inammissibilita’ della convalida.

Il contratto nullo non puo’ essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.

Articolo 1424
Conversione del contratto nullo.

Il contratto nullo puo’ produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullita’.

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