Capo XIV – Titolo II – Libro Quarto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO II
DEI CONTRATTI IN GENERALE

CAPO XIV
Della risoluzione del contratto

Sezione I
Della risoluzione per inadempimento

Articolo 1453
Risolubilita’ del contratto per inadempimento.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro puo’ a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione puo’ essere domandata anche quando il giudizio e’ stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non puo’ piu’ chiedersi l’adempimento quando e’ stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non puo’ piu’ adempiere la propria obbligazione.

Articolo 1454
Diffida ad adempiere.

Alla parte inadempiente l’altra puo’ intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intendera’ senz’altro risoluto.

Il termine non puo’ essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo e’ risoluto di diritto.

Articolo 1455
Importanza dell’inadempimento.

Il contratto non si puo’ risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.

Articolo 1456
Clausola risolutiva espressa.

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalita’ stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Articolo 1457
Termine essenziale per una delle parti.

Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni.

In mancanza, il contratto s’intende risoluto di diritto anche se non e’ stata espressamente pattuita la risoluzione.

Articolo 1458
Effetti della risoluzione.

La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia’ eseguite.

La risoluzione, anche se e’ stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

Articolo 1459
Risoluzione nel contratto plurilaterale.

Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Articolo 1460
Eccezione d’inadempimento.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti puo’ rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non puo’ rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto e’ contrario alla buona fede.

Articolo 1461
Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti.

Ciascun contraente puo’ sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.

Articolo 1462
Clausola limitativa della proponibilita’ di eccezioni.

La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non puo’ opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullita’, di annullabilita’ e di rescissione del contratto.

Nei casi in cui la clausola e’ efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, puo’ tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.

Sezione II
Dell’impossibilita’ sopravvenuta

Articolo 1463
Impossibilita’ totale.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilita’ della prestazione dovuta non puo’ chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gia’ ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

Articolo 1464
Impossibilita’ parziale.

Quando la prestazione di una parte e’ divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e puo’ anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale.

Articolo 1465
Contratto con effetti traslativi o costitutivi.

Nei contratti che trasferiscono la proprieta’ di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all’alienante non libera l’acquirente dall’obbligo di eseguire la controprestazione, ancorche’ la cosa non gli sia stata consegnata.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui l’effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.

Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l’acquirente non e’ liberato dall’obbligo di eseguire la controprestazione, se l’alienante ha fatto la consegna o se la cosa e’ stata individuata.

L’acquirente e’ in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilita’ e’ sopravvenuta prima che si verifichi la condizione.

Articolo 1466
Impossibilita’ nel contratto plurilaterale.

Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’impossibilita’ della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Sezione III
Dell’eccessiva onerosita’

Articolo 1467
Contratto con prestazioni corrispettive.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti e’ divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione puo’ domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458.

La risoluzione non puo’ essere domandata se la sopravvenuta onerosita’ rientra nell’alea normale del contratto.

La parte contro la quale e’ domandata la risoluzione puo’ evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Articolo 1468
Contratto con obbligazioni di una sola parte.

Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa puo’ chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalita’ di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equita’.

Articolo 1469
Contratto aleatorio.

Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura o per volonta’ delle parti.

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