Capo XV – Titolo III – Libro Quarto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO III
DEI SINGOLI CONTRATTI

CAPO XV
Del mutuo

Articolo 1813
Nozione

Il mutuo e’ il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantita’ di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualita’.

Articolo 1814
Trasferimento della proprieta’

Le cose date a mutuo passano in proprieta’ del mutuatario.

Articolo 1815
Interessi

Salvo diversa volonta’ delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284.

Se sono convenuti interessi usurari, la clausola e’ nulla e non sono dovuti interessi.(1)

(1) Comma così sostituito sall’art. 4, Legge 7 marzo 1996, n. 108

Articolo 1816
Termine per la restituzione fissato dalle parti

Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo e’ a titolo gratuito, a favore del mutuatario.

Articolo 1817
Termine per la restituzione fissato dal giudice

Se non e’ fissato un termine per la restituzione, questo e’ stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.

Se e’ stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potra’, il termine per il pagamento e’ pure fissato dal giudice.

Articolo 1818
Impossibilita’ o notevole difficolta’ di restituzione

Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione e’ divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi e’ tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.

Articolo 1819
Restituzione rateale

Se e’ stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante puo’ chiedere, secondo le circostanze, l’immediata restituzione dell’intero.

Articolo 1820
Mancato pagamento degli interessi

Se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante puo’ chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 1821
Danni al mutuatario per vizi delle cose

Il mutuante e’ responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.

Se il mutuo e’ gratuito, il mutuante e’ responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.

Articolo 1822
Promessa di mutuo

Chi ha promesso di dare a mutuo puo’ rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.

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