Codice Civile – Libro Quarto – Titolo IV

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUARTO – DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO IV – DELLE PROMESSE UNILATERALI

Articolo 1987
Efficacia delle promesse

La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.

Articolo 1988
Promessa di pagamento e ricognizione di debito

La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale e’ fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria.

Articolo 1989
Promessa al pubblico

Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, e’ vincolato dalla promessa non appena questa e’ resa pubblica.

Se alla promessa non e’ apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l’anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l’avveramento della situazione o il compimento dell’azione prevista nella promessa.

Articolo 1990
Revoca della promessa

La promessa puo’ essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall’articolo precedente solo per giusta causa, purche’ la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

In nessun caso la revoca puo’ avere effetto se la situazione prevista nella promessa si e’ gia’ verificata o se l’azione e’ gia’ stata compiuta.

Articolo 1991
Cooperazione di piu’ persone

Se l’azione e’ stata compiuta da piu’ persone separatamente, oppure se la situazione e’ comune a piu’ persone, la prestazione promessa, quando e’ unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.

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