Capo II – Titolo I – Libro Quinto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUINTO
DEL LAVORO

TITOLO I
DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI

CAPO II(1)
Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi

(1)L’intero “Capo II” composto dall’art. 2063 all’art. 2066 è da ritenersi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721 e dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 369

“Articolo 2063
Oggetto

Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:
1) la disciplina unitaria della produzione;
2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;
3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.

Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.”(1)

(1)Da ritenersi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721 e dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 369

“Articolo 2064
Formazione e pubblicazione

La formazione e la pubblicazione delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi sono regolate dalle leggi speciali.”(1)

(1)Da ritenersi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721 e dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 369

“Articolo 2065
Efficacia

Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attivita’ nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi.”(1)

(1)Da ritenersi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721 e dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 369

“Articolo 2066
Inderogabilita’

I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano.

Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituite di diritto dalle norme suddette.

La disposizione del comma precedente non si applica ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza corporativa o dell’accordo economico collettivo. L’ordinanza e l’accordo possono tuttavia stabilire che le norme in essi contenute si applichino anche ai contratti ad esecuzione continuata o periodica in corso, per la parte non ancora eseguita.”(1)

(1)Da ritenersi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721 e dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 369

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