Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUINTO
DEL LAVORO
TITOLO I
DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI
CAPO III
Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate
Articolo 2067
Soggetti
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.
Articolo 2068
Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo
Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorita’ in conformita’ della legge.
Sono altresi’ sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico.(1)
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 marzo 1969, n. 68, ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2068, comma secondo, del Codice civile nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico”.
Articolo 2069
Efficacia
Il contratto collettivo deve contenere l’indicazione della categoria d’imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell’impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.
In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo e’ obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.
Articolo 2070
Criteri di applicazione
L’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attivita’ effettivamente esercitata dall’imprenditore.
Se l’imprenditore esercita distinte attivita’ aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attivita’.
Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un’attivita’ organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attivita’.
Articolo 2071
Contenuto
Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.(1)
Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva.
Deve infine contenere la determinazione della sua durata.
(1)Comma così modificato dall’art. 3, comma 2, D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 287
[Articolo 2072(1)
Deposito e pubblicazione
Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali.
Prima della pubblicazione l’autorita’ governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validita’ del contratto collettivo.
La pubblicazione puo’ essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall’art. 2071, salvo che le parti si siano obbligate a integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un termine stabilito. Se i patti integrativi non sono stipulati nel termine, puo’ essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative.
Contro il rifiuto di pubblicazione e’ ammesso ricorso alla magistratura del lavoro a norma delle leggi speciali.]
(1)Articolo da ritenersi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721 e dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 369
[Articolo 2073(1)
Denunzia
La denunzia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della scadenza.
Se, avvenuta la denunzia, le associazioni professionali non hanno, un mese prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo contratto collettivo, ed e’ rimasto infruttuoso l’esperimento di conciliazione previsto nell’art. 412 del codice di procedura civile, puo’ essere adita la magistratura del lavoro per la formazione di nuove condizioni di lavoro.]
(1) Articolo da ritenersi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721 e dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 369
[Articolo 2074(1)
Efficacia dopo la scadenza
Il contratto collettivo, anche quando e’ stato denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo.]
(1) Articolo da ritenersi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721 e dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 369
[Articolo 2075(1)
Efficacia nel caso di variazioni nell’inquadramento
Il contratto collettivo conserva efficacia nei confronti della categoria alla quale si riferisce, anche se la rappresentanza legale di questa, per effetto di variazioni nell’inquadramento, spetta ad altra associazione.
Questa ha pero’ facolta’ di denunziare il contratto collettivo indipendentemente dal termine fissato per la scadenza di esso.]
(1) Articolo da ritenersi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721 e dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 369
[Articolo 2076(1)
Contratto collettivo annullabile
Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato.
La domanda di annullamento e’ proposta davanti la magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.
La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.]
(1) Articolo da ritenersi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721 e dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 369
Articolo 2077
Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni piu’ favorevoli ai prestatori di lavoro.
Articolo 2078
Efficacia degli usi
In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi piu’ favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.
Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.
Articolo 2079
Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto
La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo.
Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all’orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.
Articolo 2080
Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria
Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.
[Articolo 2081(1)
Norme equiparate al contratto collettivo
Le disposizioni sul contratto collettivo di lavoro contenute in questo capo valgono, in quanto applicabili, per le altre norme corporative che disciplinano rapporti di lavoro.]
(1) Articolo da ritenersi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721