Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUINTO
DEL LAVORO
TITOLO IV
DEL LAVORO SUBORDINATO IN PARTICOLARI RAPPORTI
CAPO II
Del lavoro domestico
Articolo 2240
Norme applicabili
Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico e’ regolato dalle disposizioni di questo capo e, in quanto piu’ favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi.
Articolo 2241
Periodo di prova
Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.
Articolo 2242
Vitto, alloggio e assistenza
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all’alloggio e, per le infermita’ di breve durata, alla cura e all’assistenza medica.
Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Articolo 2243
Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto, [dopo un anno di ininterrotto servizio](1), ad un periodo di ferie retribuito, che non puo’ essere inferiore a otto giorni.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 17 febbraio 1969, n. 16 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1969, n. 52), ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2243 del Codice civile, limitatamente all’inciso “dopo un anno di ininterrotto servizio”.”
Articolo 2244
Recesso
Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119.
Il periodo di preavviso non puo’ essere inferiore a otto giorni o, se l’anzianita’ di servizio e’ superiore a due anni, a quindici giorni.
Articolo 2245
Indennita’ di anzianita’
In caso di cessazione del contratto e’ dovuta al prestatore di lavoro un’indennita’ proporzionale agli anni di servizio, [salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie](1).
L’ammontare dell’indennita’ e’ determinata sulla base dell’ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.
[Se gli usi lo stabiliscono, l’indennita’ e’ dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie](1).
(1)L’art. 17, comma 2, Legge 2 aprile 1958, n. 339, ha implicitamente abrogato la parte finale del comma 1 e il comma 3 e ha diversamente commisurato l’ammontare dell’indennità del comma 2
Articolo 2246
Certificato di lavoro
Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.