Capo II – Titolo IX – Libro Quinto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUINTO
DEL LAVORO

TITOLO IX
DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL’INGEGNO E SULLE INVENZIONI INDUSTRIALI

CAPO II
Del diritto di brevetto per invenzioni industriali

Articolo 2584
Diritto di esclusivita’.

Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce.

Articolo 2585
Oggetto del brevetto.

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purche’ essa dia immediati risultati industriali.

In quest’ultimo caso il brevetto e’ limitato ai soli risultati indicati dall’inventore.

Articolo 2586
Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione.

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l’uso esclusivo.

[Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo possa formare oggetto di brevetto.] (1)

(1) Comma abrogato dall’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 198

Articolo 2587
Brevetto dipendente da brevetto altrui.

Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d’invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non puo’ essere attuato ne’ utilizzato senza il consenso di essi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Articolo 2588
Soggetti del diritto.

Il diritto di brevetto spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa.

Articolo 2589
Trasferibilita’.

I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.

Articolo 2590
Invenzione del prestatore di lavoro.

Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

I diritti e gli obblighi delle parti relativi all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

Articolo 2591
Rinvio alle leggi speciali.

Le condizioni e le modalita’ per la concessione del brevetto, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

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