Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUINTO
DEL LAVORO
TITOLO V
DELLE SOCIETA’
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 2247
Contratto di societa’(1)
Con il contratto di societa’ due o piu’ persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attivita’ economica allo scopo di dividerne gli utili.
(1)Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 3 marzo 1993, n. 88
Articolo 2248
Comunione a scopo di godimento
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o piu’ cose e’ regolata dalle norme del titolo VII del libro III.
Articolo 2249
Tipi di societa’
Le societa’ che hanno per oggetto l’esercizio di una attivita’ commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.
Le societa’ che hanno per oggetto l’esercizio di una attivita’ diversa sono regolate dalle disposizioni sulla societa’ semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la societa’ secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.
Sono salve le disposizioni riguardanti le societa’ cooperative e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie d’imprese prescrivono la costituzione della societa’ secondo un determinato tipo.
Articolo 2250(1)
Indicazione negli atti e nella corrispondenza
Negli atti e nella corrispondenza delle societa’ soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della societa’ e lo ufficio del registro delle imprese presso il quale questa e’ iscritta e il numero d’iscrizione.
Il capitale delle societa’ per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita’ limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dallo ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle societa’ previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la societa’ e’ in liquidazione.
Negli atti e nella corrispondenza delle societa’ per azioni ed(2) a responsabilita’ limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.(3)
Gli atti delle societa`costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e` obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresi’ pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunita` europee, con traduzione giurata di un esperto.(4)
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la societa` dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.(4)
Le societa` di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.(4)
(1)Articolo così sostituito dall’art. 1 D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127
(2)Le parole: “per azioni ed” sono state inserite dall’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37
(3)Comma aggiunto dall’art. 2, del D. Lgs. 3 marzo 1993, n. 88
(4)Comma aggiunto dall’art. 42, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88