Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUINTO
DEL LAVORO
TITOLO V
DELLE SOCIETA’
Capo V – Societa’ per azioni (1)
(1)L’intero Capo V è stato interamente sostituito dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
Sezione II
Della costituzione per pubblica sottoscrizione
Articolo 2333
Programma e sottoscrizione delle azioni
La societa’ puo’ essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l’oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, l’eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l’atto costitutivo.
Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L’atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.
Articolo 2334
Versamenti e convocazione dell’assemblea dei sottoscrittori
Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta giorni per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell’articolo 2342.
Decorso inutilmente questo termine, e’ in facolta’ dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall’obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest’ultima facolta’, non puo’ procedersi alla costituzione della societa’ prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal primo comma del presente articolo, devono convocare l’assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea, con l’indicazione delle materie da trattare.
Articolo 2335
Assemblea dei sottoscrittori
L’assemblea dei sottoscrittori:
1) accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della societa’;
2) delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto;
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;
4) nomina gli amministratori, ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.(1)
L’assemblea e’ validamente costituita con la presenza della meta’ dei sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validita’ delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma e’ necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.
(1) Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ha disposto con l’art. 37, comma 2, la modifica dell’art. 2335, comma 1, numero 4).
Articolo 2336
Stipulazione e deposito dell’atto costitutivo
Eseguito quanto e’ prescritto nell’articolo precedente, gli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l’atto costitutivo, che deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2330.