Sezione III – Capo V – Titolo V – Libro Quinto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUINTO
DEL LAVORO

TITOLO V
DELLE SOCIETA’

Capo V – Societa’ per azioni (1)

(1)L’intero Capo V è stato interamente sostituito dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

Sezione III
Dei promotori e dei soci fondatori

Articolo 2337
Promotori

Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell’articolo 2333.

Articolo 2338
Obbligazioni dei promotori

I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la societa’.

La societa’ e’ tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della societa’ o siano state approvate dall’assemblea.

Se per qualsiasi ragione la societa’ non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.

Articolo 2339
Responsabilita’ dei promotori

I promotori sono solidalmente responsabili verso la societa’ e verso i terzi:
1) per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della societa’;
2) per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformita’ della relazione giurata indicata nell’articolo 2343;
3) per la veridicita’ delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della societa’.

Sono del pari solidalmente responsabili verso la societa’ e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.

Articolo 2340
Limiti dei benefici riservati ai promotori

I promotori possono riservarsi nell’atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualita’ di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.

Articolo 2341
Soci fondatori

La disposizione del primo comma dell’articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l’atto costitutivo.

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