Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUINTO
DEL LAVORO
TITOLO V
DELLE SOCIETA’
Capo V – Societa’ per azioni (1)
(1)L’intero Capo V è stato interamente sostituito dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
Sezione VII
Delle obbligazioni
Articolo 2410
Emissione
Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l’emissione di obbligazioni e’ deliberata dagli amministratori.
In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed e’ depositata ed iscritta a norma dell’articolo 2436.
Articolo 2411
Diritti degli obbligazionisti
Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi puo’ essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della societa’.
I tempi e l’entita’ del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della societa’.
La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l’entita’ del rimborso del capitale all’andamento economico della societa’.
Articolo 2412
Limiti all’emissione
La societa’ puo’ emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma puo’ essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della societa’ nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.
Non e’ soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l’emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprieta’ della societa’, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.
Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla societa’ per obbligazioni emesse da altre societa’, anche estere.
I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni. (1)
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, la societa’ puo’ essere autorizzata con provvedimento dell’autorita’ governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l’osservanza dei limiti, delle modalita’ e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di societa’ e alle riserve di attivita’.
[Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle obbligazioni emesse all’estero da societa’ italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato, nei limiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Commissione nazionale per le societa’ e la borsa; in questo caso la negoziazione ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve, a pena di nullita’, avvenire mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le societa’ e la borsa, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell’acquirente.] (2)
(1) Comma così sostituito dall’art. 32, comma 26, del D. Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge, 7 agosto 2012, n. 134
(2) Comma aggiunto dall’art. 15, del D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 e successivamente abrogato dall’art. 11, comma 1, lettera b), della Legge 28 dicembre 2005, n. 262
Articolo 2413
Riduzione del capitale
Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2412, la societa’ che ha emesso obbligazioni non puo’ ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell’articolo medesimo non risulta piu’ rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale e’ obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinche’ l’ammontare del capitale sociale , della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la meta’ dell’ammontare delle obbligazioni in circolazione. (1)
(1) Il D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha conseguentemente disposto con l’art. 5, comma 1, lettera u) la modifica di questo comma
Articolo 2414
Contenuto delle obbligazioni
I titoli obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione, l’oggetto e la sede della societa’, con l’indicazione dell’ufficio del registro delle imprese presso il quale la societa’ e’ iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell’emissione;
3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;
4) l’ammontare complessivo dell’emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l’eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della societa’;
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.
6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell’eventuale prospetto informativo. (1)
(1) Il D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha conseguentemente disposto con l’art. 5, comma 1, lettera V) l’introduzione del numero 6) all’art. 2414.
Articolo 2414-bis
Costituzione delle garanzie
La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalita’ necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.
Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell’articolo 2414.
Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sara’ legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. (1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 13, comma 2, del D. Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni nella Legge 11 novembre 2014, n. 164
Articolo 2415
Assemblea degli obbligazionisti
L’assemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d’interesse comune degli obbligazionisti.
L’assemblea e’ convocata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne e’ fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. (1) (4)
Si applicano all’assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all’assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validita’ delle deliberazioni sull’oggetto indicato nel primo comma, numero 2, e’ necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la meta’ delle obbligazioni emesse e non estinte. Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all’intervento e al voto nell’assemblea degli obbligazionisti e’ disciplinata dalle leggi speciali. (2) (4)
La societa’, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non puo’ partecipare alle deliberazioni.
All’assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza. (3) (4)
(1) L’art. 1, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18 giugno 2012 n. 91 ha disposto che le parole: «dagli amministratori» sono sostituite dalle attuali: «dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione»
(2) L’art. 1, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 18 giugno 2012 n. 91 ha aggiunto il seguente periodo: «Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all’intervento e al voto nell’assemblea degli obbligazionisti e’ disciplinata dalle leggi speciali.»
(3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 18 giugno 2012 n. 91
(4) Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91, ha disposto (con l’art. 5) che “Le disposizioni recate dall’articolo 1 e dall’articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall’articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013. “
Articolo 2416
Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea
Le deliberazioni prese dall’assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le percentuali previste dall’articolo 2377 sono calcolate con riferimento all’ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati. (1)
L’impugnazione e’ proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la societa’ ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.
(1) Il D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, nel modificare l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha conseguentemente disposto con l’art. 5, comma 1, lettera aa) la modifica dell’art. 2416, comma 1.
Articolo 2417
Rappresentante comune
Il rappresentante comune puo’ essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento nonche’ le societa’ fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall’ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della societa’ debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell’articolo 2399.
Se non e’ nominato dall’assemblea a norma dell’articolo 2415, il rappresentante comune e’ nominato con decreto dal tribunale su domanda di uno o piu’ obbligazionisti o degli amministratori della societa’.
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e puo’ essere rieletto. L’assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l’iscrizione nel registro delle imprese.
Articolo 2418
Obblighi e poteri del rappresentante comune
Il rappresentante comune deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la societa’ e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all’assemblea dei soci.
Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell’amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria della societa’ debitrice.
Articolo 2419
Azione individuale degli obbligazionisti
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell’assemblea previste dall’articolo 2415.
Articolo 2420
Sorteggio delle obbligazioni
Le operazioni per l’estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullita’, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.
Articolo 2420-bis
Obbligazioni convertibili in azioni
L’assemblea straordinaria puo’ deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalita’ della conversione. La deliberazione non puo’ essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.
Contestualmente la societa’ deve deliberare l’aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2346.
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all’emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione dell’aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 2444.
Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la societa’ non puo’ deliberare ne’ la riduzione volontaria del capitale sociale, ne’ la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facolta’, mediante avviso depositato presso l’ufficio del registro delle imprese almeno novanta giorni prima della convocazione dell’assemblea di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio e’ modificato in proporzione alla misura dell’aumento o della riduzione.
Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell’articolo 2414, il rapporto di cambio e le modalita’ della conversione.
Articolo 2420-ter
Delega agli amministratori
Lo statuto puo’ attribuire agli amministratori la facolta’ di emettere in una o piu’ volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della societa’ nel registro delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.
Tale facolta’ puo’ essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
Si applica il secondo comma dell’articolo 2410.