Sezione XIII – Capo V – Titolo V – Libro Quinto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUINTO
DEL LAVORO

TITOLO V
DELLE SOCIETA’

Capo V – Societa’ per azioni (1)

(1)L’intero Capo V è stato interamente sostituito dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

Sezione XIII
Delle societa’ con partecipazione dello Stato o di enti pubblici

Articolo 2449 (1)
Societa’ con partecipazione dello Stato o di enti pubblici

Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una societa’ per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto puo’ ad essi conferire la facolta’ di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Alle societa’ che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell’articolo 2346. Il consiglio di amministrazione puo’ altresi’ proporre all’assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine e’ in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell’ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti.

(1) Articolo modificato dall’art. 13, comma 1, della Legge 25 febbraio 2008, n. 34

[Articolo 2450 (1) Abrogato
Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente.
Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.
]

(1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, del D. Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni nella Legge 6 aprile 2007, n. 46

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