Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUINTO
DEL LAVORO
TITOLO V
DELLE SOCIETA’
CAPO VI
Della societa’ in accomandita per azioni
Articolo 2452
Responsabilita’ e partecipazioni.
Nella societa’ in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
Articolo 2453
Denominazione sociale.
La denominazione della societa’ e’ costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di societa’ in accomandita per azioni.
Articolo 2454
Norme applicabili.
Alla societa’ in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla societa’ per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.
Articolo 2455
Soci accomandatari.
L’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della societa’ per azioni.
Articolo 2456
Revoca degli amministratori.
La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della societa’ per azioni.
Se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.
Articolo 2457
Sostituzione degli amministratori.
L’assemblea con la maggioranza indicata nell’articolo precedente provvede a sostituire l’amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralita’ di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.
Il nuovo amministratore assume la qualita’ di socio accomandatario dal momento dell’accettazione della nomina.
Articolo 2458
Cessazione dall’ufficio di tutti i soci amministratori.
In caso di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, la societa’ si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si e’ provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.
Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualita’ di socio accomandatario.
Articolo 2459
Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilita’.
I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell’assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l’esercizio dell’azione di responsabilita’.
Articolo 2460
Modificazioni dell’atto costitutivo.
Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere approvate dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria della societa’ per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.
Articolo 2461
Responsabilita’ degli accomandatari verso i terzi.
La responsabilita’ dei soci accomandatari verso i terzi e’ regolata dall’articolo 2304.
Il socio accomandatario che cessa dall’ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della societa’ sorte posteriormente all’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall’ufficio.