Capo II – Titolo VI – Libro Quinto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUINTO
DEL LAVORO

TITOLO VI
DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI

Capo II
Delle mutue assicuratrici

Articolo 2546
Nozione.

Nella societa’ di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.

I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo.

Nelle mutue assicuratrici non si puo’ acquistare la qualita’ di socio, se non assicurandosi presso la societa’, e si perde la qualita’ di socio con l’estinguersi dell’assicurazione, salvo quanto disposto dall’articolo 2548.

Articolo 2547
Norme applicabili.

Le societa’ di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le societa’ cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.

Articolo 2548
Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia.

L’atto costitutivo puo’ prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennita’, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualita’ di socio.

L’atto costitutivo puo’ attribuire a ciascuno dei soci sovventori piu’ voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare del conferimento.

I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.

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