Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUINTO
DEL LAVORO
TITOLO VIII
DELL’AZIENDA
CAPO II
Della ditta e dell’insegna
Articolo 2563
Ditta.
L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo della ditta da lui prescelta.
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, salvo quanto e’ disposto dall’art. 2565.
Articolo 2564
Modificazione della ditta.
Quando la ditta e’ uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e puo’ creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa e’ esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.
Per le imprese commerciali l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.
Articolo 2565
Trasferimento della ditta.
La ditta non puo’ essere trasferita separatamente dall’azienda.
Nel trasferimento dell’azienda per atto tra vivi la ditta non passa all’acquirente senza il consenso dell’alienante.
Nella successione nell’azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.
Articolo 2566
Registrazione della ditta.
Per le imprese commerciali, l’ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l’iscrizione della ditta, se questa non e’ conforme a quanto e’ prescritto dal secondo comma dell’art. 2563 o, trattandosi di ditta derivata, se non e’ depositata copia dell’atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell’azienda.
Articolo 2567
Societa’.
La ragione sociale e la denominazione delle societa’ sono regolate dai titoli V e VI di questo libro.
Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell’art. 2564.
Articolo 2568
Insegna.
Le disposizioni del primo comma dell’art. 2564 si applicano all’insegna.