Capo III – Titolo VIII – Libro Quinto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUINTO
DEL LAVORO

TITOLO VIII
DELL’AZIENDA

CAPO III
Del marchio

Articolo 2569
Diritto di esclusivita’.

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali e’ stato registrato.

In mancanza di registrazione il marchio e’ tutelato a norma dell’art. 2571.

Articolo 2570
Marchi collettivi.

I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualita’ di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.

Articolo 2571
Preuso.

Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facolta’ di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne e’ valso.

Articolo 2572
Divieto di soppressione del marchio.

Il rivenditore puo’ apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non puo’ sopprimere il marchio del produttore.

Articolo 2573
Trasferimento del marchio.

Il marchio puo’ essere trasferito o concesso in licenza per la totalita’ o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e’ stato registrato, purche’ in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.

Quando il marchio e’ costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda.

Articolo 2574
Leggi speciali.

Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonche’ gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali.

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