Capo I – Titolo X – Libro Quinto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUINTO
DEL LAVORO

TITOLO X
DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSORZI

CAPO I
Della disciplina della concorrenza

Sezione I
Disposizioni generali

Articolo 2595
Limiti legali della concorrenza.

La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell’economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative]. (1)

(1) Le parole “e dalle norme corporative” sono da ritenersi soppresse con la cessazione dell’ordinamento corporativo, disposta dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721, e dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369

Articolo 2596
Limiti contrattuali della concorrenza.

Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso e’ valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attivita’, e non puo’ eccedere la durata di cinque anni.

Se la durata del patto non e’ determinata o e’ stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto e’ valido per la durata di un quinquennio.

Articolo 2597
Obbligo di contrattare nel caso di monopolio.

Chi esercita un’impresa in condizione di monopolio legale ha l’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parita’ di trattamento.

Sezione II
Della concorrenza sleale

Articolo 2598
Atti di concorrenza sleale.

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attivita’ di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attivita’ di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

Articolo 2599
Sanzioni.

La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e da’ gli opportuni provvedimenti affinche’ ne vengano eliminati gli effetti.

Articolo 2600
Risarcimento del danno.

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l’autore e’ tenuto al risarcimento dei danni.

In tale ipotesi puo’ essere ordinata la pubblicazione della sentenza.

Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.

Articolo 2601
Azione delle associazioni professionali.

Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l’azione per la repressione della concorrenza sleale puo’ essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.

<< IndietroVai a “Titolo X”Avanti >>