Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUINTO
DEL LAVORO
Titolo XI
DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA’, DI CONSORZI E DI ALTRI ENTI PRIVATI (1) (2)
(1) Il Titolo XI comprendente gli articoli da 2621 a 2642 e stato interamente sostituito dall’art. 1 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61
(2) Rubrica così sostituita dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.
Capo IV
Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali
Articolo 2632
Formazione fittizia del capitale.
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa’ nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo 2633
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Articolo 2634
Infedelta’ patrimoniale.
Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della societa’, al fine di procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla societa’ un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica se il fatto e’ commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.
In ogni caso non e’ ingiusto il profitto della societa’ collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo.
Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.
Articolo 2635 (1)
Corruzione tra privati.
Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di societa’ o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se’ o per altri, denaro o altra utilita’ non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta’, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e’ commesso da chi nell’ambito organizzativo della societa’ o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. (2)
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e’ commesso da chi e’ sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da’ denaro o altra utilita’ non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e’ punito con le pene ivi previste. (3)
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
[Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi] (6)
Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non puo’ essere inferiore al valore delle utilita’ date, promesse o offerte. (4) (5)
(1) Articolo modificato dall’art. 1, comma 76, della Legge 6 novembre 2012, n. 190
(2) Comma modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38
(3) Comma modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38
(4) Comma aggiunto dall’art. 3, del D. Lgs 29 ottobre 2016, n. 202
(5) Comma modificato dall’art. 3, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38
(6) Comma abrogato dall’art. 1, comma 5, lett. a), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3,
Articolo 2635-bis (1)
Istigazione alla corruzione tra privati.
Chiunque offre o promette denaro o altra utilita’ non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa’ o enti privati, nonche’ a chi svolge in essi un’attivita’ lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinche’ compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedelta’, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa’ o enti privati, nonche’ a chi svolge in essi attivita’ lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se’ o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilita’, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta’, qualora la sollecitazione non sia accettata.
[Si procede a querela della persona offesa.] (2)
(1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38
(2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 5, lett. b), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3,
Articolo 2635-ter (1)
Pene accessorie.
La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia gia’ stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635-bis, secondo comma.
(1) Articolo inserito dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38
Articolo 2636
Illecita influenza sull’assemblea.
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 2637
Aggiotaggio.
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non e’ stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilita’ patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e’ punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Articolo 2638
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorita’ pubbliche di vigilanza.
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa’ o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita’ pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorita’ previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorche’ oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilita’ e’ estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa’, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita’ pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita’, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena e’ raddoppiata se si tratta di societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorita’ e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorita’ e alle funzioni di vigilanza. (1)
(1) Comma inserito dall’art. 101, comma 1, del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180,
Articolo 2639
Estensione delle qualifiche soggettive.
Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile e’ equiparato sia chi e’ tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall’autorita’ giudiziaria o dall’autorita’ pubblica di vigilanza di amministrare la societa’ o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.
Articolo 2640
Circostanza attenuante.
Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un’offesa di particolare tenuita’ la pena e’ diminuita.
Articolo 2641
Confisca.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo e’ ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
Quando non e’ possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale.
[Articolo 2642 (1)
Comunicazione delle sentenze di condanna
(Omissis)]
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 che ha interamente sostituito il Titolo XI.