Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
CAPO II
Della capacita’ di succedere
Articolo 462
Capacita’ delle persone fisiche.
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi e’ nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benche’ non ancora concepiti.