Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
CAPO IV
Della rappresentazione
Articolo 467
Nozione.
La rappresentazione fa subentrare i discendenti [legittimi o naturali] nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non puo’ o non vuole accettare l’eredita’ o il legato. (1)
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare la eredita’ o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
(1) Le parole “legittimi o naturali” sono state soppresse dall’art. 67, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 468
Soggetti.
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. (1)
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredita’ della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
(1) Comma così modificato dall’art. 68, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 469
Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione
La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicita’ di stirpe.
Quando vi e’ rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.
Se uno stipite ha prodotto piu’ rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.