Capo VI – Titolo I – Libro Secondo – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI

CAPO VI
Della separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede

Articolo 512
Oggetto della separazione.

La separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l’hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell’erede.

Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.

La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l’hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell’erede.

Articolo 513
Separazione contro i legatari di specie.

I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie.

Articolo 514
Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti.

I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l’hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.

Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non e’ stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti.

Quando la separazione e’ esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza e’ anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti.

Restano salve in ogni caso le cause di prelazione.

Articolo 515.
Cessazione della separazione.

L’erede puo’ impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto e’ sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure e’ contestato.

Articolo 516.
Termine per l’esercizio del diritto alla separazione.

Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione.

Articolo 517.
Separazione riguardo ai mobili.

Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.

La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell’aperta successione, il quale ordina l’inventario, se non e’ ancora fatto, e da’ le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi. (1)

Riguardo ai mobili gia’ alienati dall’erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

(1) La parola: “pretore” è stata sostituita dalla parola: “tribunale” dall’art. 144 D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,

Articolo 518.
Separazione riguardo agli immobili.

Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d’ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l’iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L’iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell’erede, se e’ conosciuto, e dichiarando che l’iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non e’ necessario esibire il titolo.

Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l’erede o il legatario, anche se anteriori.

Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche.

<< IndietroTorna “Tirolo I”Avanti >>