Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
CAPO VII
Della rinunzia all’eredita’
Articolo 519
Dichiarazione di rinunzia.
La rinunzia all’eredita’ deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e’ aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni. (1)
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finche’, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.
(1) le parole “della pretura del mandamento” sono sostituite dalle parole “del tribunale del circondario”, dall’art. 146, del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 520
Rinunzia condizionata, a termine o parziale.
E’ nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.
Articolo 521
Retroattivita’ della rinunzia.
Chi rinunzia all’eredita’ e’ considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante puo’ tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.
Articolo 522
Devoluzione nelle successioni legittime.
Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’art. 571. Se il rinunziante e’ solo, l’eredita’ si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
Articolo 523
Devoluzione nelle successioni testamentarie.
Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’art. 677.
Articolo 524
Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori.
Se taluno rinunzia, benche’ senza frode, a un’eredita’ con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredita’ in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.
Articolo 525
Revoca della rinunzia.
Fino a che il diritto di accettare l’eredita’ non e’ prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non e’ gia’ stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredita’.
Articolo 526
Impugnazione per violenza o dolo.
La rinunzia all’eredita’ si puo’ impugnare solo se e’ l’effetto di violenza o di dolo.
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e’ cessata la violenza o e’ stato scoperto il dolo.
Articolo 527
Sottrazione di beni ereditari.
I chiamati all’eredita’, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all’eredita’ stessa, decadono dalla facolta’ di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.