Capo VIII – Titolo I – Libro Secondo – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI

CAPO VIII
Dell’eredità giacente

Articolo 528.
Nomina del curatore.

Quando il chiamato non ha accettato l’eredita’ e non e’ nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si e’ aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredita’. (1)

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e’ pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni. (2)

(1) Le parole “pretore del mandamento” sono sostituite dalle parole “tribunale del circondario” dall’art. 145, del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) La Legge 24 novembre 2000, n. 340, all’art. 31 ha soppresso gli annunzi legali e a previsto al comma 3, “Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicita’, la pubblicazione e’ effettuata nella Gazzetta Ufficiale.”

Articolo 529
Obblighi del curatore.

Il curatore e’ tenuto a procedere all’inventario dell’eredita’, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell’eredita’ o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione. (1)

(1) La parola “pretore” è sono sostituita dalla parola “tribunale” dall’art. 144, del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 530.
Pagamento dei debiti ereditari.

Il curatore puo’ provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale. (1)

Se pero’ alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non puo’ procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredita’ secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.

(1) La parola “pretore” è sono sostituita dalla parola “tribunale” dall’art. 144, del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Articolo 531
Inventario, amministrazione e rendimento dei conti.

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l’inventario, l’amministrazione e il rendimento di conti da parte dell’erede con beneficio d’inventario, sono comuni al curatore dell’eredita’ giacente, esclusa la limitazione della responsabilita’ per colpa.

Articolo 532
Cessazione della curatela per accettazione dell’eredita’.

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l’eredita’ e’ stata accettata.

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