Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO III
DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
CAPO IV
Della forma dei testamenti
Sezione I
Dei testamenti ordinari
Articolo 601
Forme.
Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.
Il testamento per atto di notaio e’ pubblico o segreto.
Articolo 602
Testamento olografo.
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non e’ fatta indicando nome e cognome, e’ tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verita’ della data e’ ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacita’ del testatore, della priorita’ di data tra piu’ testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
Articolo 603.
Testamento pubblico.
Il testamento pubblico e’ ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volonta’, la quale e’ ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi da’ lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalita’ e’ fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non puo’ sottoscrivere, o puo’ farlo solo con grave difficolta’, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni. (1)
(1) A norma della Legge 20 febbraio 2006, n. 95, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine “sordomuto” è stato sostituito con l’espressione “sordo”.
Articolo 604.
Testamento segreto.
Il testamento segreto puo’ essere scritto dal testatore o da un terzo. Se e’ scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se e’ scritto in tutto o in parte da altri, o se e’ scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresi’ dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di cio’ si fa menzione nell’atto di ricevimento.
Chi non sa o non puo’ leggere non puo’ fare testamento segreto.
Articolo 605.
Formalita’ del testamento segreto.
La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un’impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire ne estrarre senza rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta cosi’ sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta e’ contenuto il suo testamento. Il testatore, se e’ muto o sordo, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo e’ stato scritto da altri. (1)
Sulla carta in cui dal testatore e’ scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l’atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalita’.
L’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Se il testatore non puo’, per qualunque impedimento, sottoscrivere l’atto della consegna, si osserva quel che e’ stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto cio’ deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.
(1) A norma della Legge 20 febbraio 2006, n. 95, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine “sordomuto” è stato sostituito con l’espressione “sordo”.
Articolo 606
Nullita’ del testamento per difetto di forma.
Il testamento e’ nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio.
Per ogni altro difetto di forma il testamento puo’ essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e’ stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Articolo 607
Validita’ del testamento segreto come olografo.
Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio,
ha effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i
requisiti.
Articolo 608
Ritiro di testamento segreto od olografo.
Il testamento segreto e il testamento olografo che e’ stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano.
A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale e’ sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non puo’ sottoscrivere, se ne fa menzione.
Quando il testamento e’ depositato in un pubblico archivio, il verbale e’ redatto dall’archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall’archivista medesimo.
Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all’atto di consegna o di deposito.
Sezione II
Dei testamenti speciali
Articolo 609
Malattie contagiose, calamita’ pubbliche o infortuni.
Quando il testatore non puo’ valersi delle forme ordinarie, perche’ si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamita’ o d’infortunio, il testamento e’ valido se ricevuto da un notaio, [dal pretore o] dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di eta’ non inferiore a sedici anni. (1)
Il testamento e’ redatto e sottoscritto da chi lo riceve; e’ sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.
(1) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 147, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 610
Termine di efficacia.
Il testamento ricevuto nel modo indicato dall’articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.
Se il testatore muore nell’intervallo, il testamento deve essere depositato, appena e’ possibile, nell’archivio notarile del luogo in cui e’ stato ricevuto.
Articolo 611
Testamento a bordo di nave.
Durante il viaggio per mare il testamento puo’ essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa.
Il testamento del comandante puo’ essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.
Articolo 612
Forme.
Il testamento indicato dall’articolo precedente e’ redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento e’ conservato tra i documenti di bordo ed e’ annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio.
Articolo 613
Consegna.
Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un’autorita’ consolare, il comandante e’ tenuto a consegnare all’autorita’ medesima uno degli originali del testamento e una copia dell’annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio.
Al ritorno della nave nella Repubblica, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all’autorita’ marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione. (1)
Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all’annotazione sopraindicata.
(1) Testo così modificato a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Articolo 614.
Verbale di consegna.
L’autorita’ marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l’altro all’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore. (1)
(1) Il Ministero della marittima mercantile è stato trasformato in Ministero dei trasporti e della navigazione (Legge 24 dicembre 1993, n. 537) e in seguito in Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Legge 14 luglio 2008 n. 121).
Articolo 615
Termine di efficacia.
Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove e’ possibile fare testamento nelle forme ordinarie.
Articolo 616.
Testamento a bordo di aeromobile.
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.
Il testamento e’ ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando e’ possibile, di due testimoni.
Le attribuzioni delle autorita’ marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorita’ aeronautiche.
Il testamento e’ annotato sul giornale di rotta. (1)
(1) L’art. 16 dalla Legge 13 maggio 1983, n. 213 stabilisce che: “Negli articoli 834, 835, 845, 884, 890 e 1127 del codice della navigazione la locuzione “giornale di rotta” e’ sostituita con quella di “giornale di bordo”.”
Articolo 617
Testamento dei militari e assimilati.
Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato puo’ essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento deve essere al piu’ presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.
Articolo 618.
Casi e termini d’efficacia.
Nella forma speciale stabilita dall’articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori del Repubblica o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni. (1)
Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove e’ possibile far testamento nelle forme ordinarie.
(1) Testo così modificato a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Articolo 619.
Nullita’.
I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.
Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell’art. 606.
Sezione III
Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Articolo 620
Pubblicazione del testamento olografo.
Chiunque e’ in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.
Chiunque crede di avervi interesse puo’ chiedere, con ricorso al tribunale del circondario(1) (3) in cui si e’ aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se e’ stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale e’ sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui e’ scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volonta’ dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.
Nel caso in cui il testamento e’ stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione e’ eseguita dal notaio depositario.
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il Tribunale(2)(4) puo’ disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’autorita’ giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.
(1) Le parole: “pretore del mandamento” sono state sostituite dalle parole: “tribunale del circondario” dal D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(2) La parola: “pretore” è stata sostituita dalla parola: “tribunale” dal D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(3) Le parole: « tribunale del circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo» dall’art. 27, comma 2, lett. a), n. 2, lett. a) del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, in vigore dal 31 ottobre 2021.
(4) La parola: « tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace» dall’art. 27, comma 2, lett. a), n. 2, lett. b), del D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, in vigore dal 31 ottobre 2021.
Articolo 621
Pubblicazione del testamento segreto.
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse puo’ chiedere, con ricorso al tribunale del circondario(1) (2) in cui si e’ aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell’articolo 620.
(1) Le parole “pretore del mandamento” sono state sostituite dalle parole “tribunale del circondario” dal D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(2) le parole: «tribunale del circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»; dall’art. 27, comma 2, lett. a), n. 3, del D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, in vigore dal 31 ottobre 2021.
Articolo 622
Comunicazione dei testamenti alla pretura. (1)
Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale(2), nella cui giurisdizione si e’ aperta la uccessione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico.
- Ai sensi del D. Lgs 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999 l’ufficio del pretore è soppresso, fatta salva l’attività necessaria per l’espletamento degli affari pendenti. Le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario.
- Le parole “della pretura” sono sostituite dalle parole “del tribunale” dall’art. 148 del D. Lgs 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 623
Comunicazioni agli eredi e legatari.
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli e’ nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.