Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO III
DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
CAPO V
Dell’istituzione di erede e dei legati
Sezione I
Disposizioni generali
Articolo 624
Violenza, dolo, errore.
La disposizione testamentaria puo’ essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando e’ l’effetto di errore, di violenza o di dolo.
L’errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, e’ causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed e’ il solo che ha determinato il testatore a disporre.
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si e’ avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore.
Articolo 625
Erronea indicazione dell’erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione.
Se la persona dell’erede o del legatario e’ stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare.
La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione e’ stata erroneamente indicata o descritta, ma e’ certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.
Articolo 626
Motivo illecito.
Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed e’ il solo che ha determinato il testatore a disporre.
Articolo 627
Disposizione fiduciaria.
Non e’ ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realta’ riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.
Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non puo’ agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l’istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d’incapaci a ricevere.
Articolo 628
Disposizione a favore di persona incerta.
E’ nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.
Articolo 629
Disposizioni a favore dell’anima.
Le disposizioni a favore dell’anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.
Esse si considerano come un onere a carico dell’erede o del legatario, e si applica l’art. 648.
Il testatore puo’ designare una persona che curi la esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l’adempimento.
Articolo 630
Disposizioni a favore dei poveri.
Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l’uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s’intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all’ente comunale di assistenza.
La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l’uso o il pubblico istituto non puo’ o non vuole accettare l’incarico.
Articolo 631
Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo.
E’ nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredita’.
Tuttavia e’ valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall’onerato o da un terzo tra piu’ persone determinate dal testatore e appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed e’ pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra piu’ enti eterminati del pari dal testatore. Se sono indicate piu’ persone in modo alternativo e non e’ stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all’onerato.
Se l’onerato o il terzo non puo’ o non vuole fare la scelta, questa e’ fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si e’ aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.
Articolo 632
Determinazione di legato per arbitrio altrui.
E’ nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo di determinare l’oggetto o la quantita’ del legato.
Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l’oggetto o la quantita’.
Sezione II
Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
Articolo 633
Condizione sospensiva o risolutiva.
Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.
Articolo 634
Condizioni impossibili o illecite.
Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto e’ stabilito dall’art. 626.
Articolo 635
Condizione di reciprocita’.
E’ nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell’erede o del legatario.
Articolo 636
Divieto di nozze.
E’ illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.
Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non puo’ goderne che durante il celibato o la vedovanza.
Articolo 637
Termine.
Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale il termine dal quale l’effetto di essa deve cominciare o cessare.
Articolo 638
Condizione di non fare o di non dare.
Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l’erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volonta’ del testatore.
Articolo 639
Garanzia in caso di condizione risolutiva.
Se la disposizione testamentaria e’ sottoposta a condizione risolutiva, l’autorita’ giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunita’, puo’ imporre all’erede o al legatario di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali l’eredita’ o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.
Articolo 640
Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine.
Se a taluno e’ lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l’onerato puo’ essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
La garanzia puo’ essere imposta anche al legatario quando il legato e’ a termine finale.
Articolo 641
Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia.
Qualora l’erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finche’ questa condizione non si verifica o non e’ certo che non si puo’ piu’ verificare, e’ dato all’eredita’ un amministratore.
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l’erede o il legatario non adempie l’obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.
Articolo 642
Persone a cui spetta l’amministrazione.
L’amministrazione spetta alla persona a cui favore e’ stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l’erede condizionale vi e’ il diritto di accrescimento.
Se non e’ prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l’amministrazione spetta al presunto erede legittimo.
In ogni caso l’autorita’ giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, puo’ provvedere altrimenti.
Articolo 643
Amministrazione in caso di eredi nascituri.
Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l’amministratore dell’eredita’ e’ una persona diversa.
Se e’ chiamato un concepito, l’amministrazione spetta al padre e alla madre. (1)
(1) Comma così sostituito dall’art. 84, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 644
Obblighi e facolta’ degli amministratori.
Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell’eredita’ giacente.
Articolo 645
Condizione sospensiva potestativa senza termine.
Se la condizione apposta all’istituzione di erede o al legato e’ sospensiva potestativa e non e’ indicato il termine per l’adempimento, gli interessati possono adire l’autorita’ giudiziaria perche’ fissi questo termine.
Articolo 646
Retroattivita’ della condizione.
L’adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l’erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non e’ tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si e’ verificata. L’azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.
Articolo 647
Onere.
Tanto all’istituzione di erede quanto al legato puo’ essere apposto un onere.
Se il testatore non ha diversamente disposto, l’autorita’ giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunita’, puo’ imporre all’erede o al legatario gravato dall’onere una cauzione.
L’onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.
Articolo 648
Adempimento dell’onere.
Per l’adempimento dell’onere puo’ agire qualsiasi interessato.
Nel caso d’inadempimento dell’onere, l’autorita’ giudiziaria puo’ pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione e’ stata prevista dal testatore, o se l’adempimento dell’onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione.
Sezione III
Dei legati
Articolo 649
Acquisto del legato.
Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facolta’ di rinunziare.
Quando oggetto del legato e’ la proprieta’ di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprieta’ o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore.
Il legatario pero’ deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne e’ stato espressamente dispensato dal testatore.
Articolo 650
Fissazione di un termine per la rinunzia.
Chiunque ha interesse puo’ chiedere che l’autorita’ giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facolta’ di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare.
Articolo 651
Legato di cosa dell’onerato o di un terzo.
II legato di cosa dell’onerato o di un terzo e’ nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo. In quest’ultimo caso l’onerato e’ obbligato ad acquistare la proprieta’ della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma e’ in sua facolta’ di pagarne al legatario il giusto prezzo.
Se pero’ la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprieta’ del testatore al momento della sua morte, il legato e’ valido.
Articolo 652
Legato di cosa solo in parte del testatore.
Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato e’ valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volonta’ del testatore di legare la cosa per intero, in conformita’ dell’articolo precedente.
Articolo 653
Legato di cosa genericamente determinata.
E’ valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n’era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte.
Articolo 654
Legato di cosa non esistente nell’asse.
Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantita’ determinata, il legato ha effetto per la quantita’ che vi si trova.
Articolo 655
Legato di cosa da prendersi da certo luogo.
Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l’intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perche’ erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.
Articolo 656
Legato di cosa del legatario.
Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era gia’ di proprieta’ del legatario e’ nullo, se la cosa si trova in proprieta’ di lui anche al tempo dell’apertura della successione.
Se al tempo dell’apertura della successione la cosa si trova in proprieta’ del testatore, il legato e’ valido, ed e’ altresi’ valido se in questo tempo la cosa si trova in proprieta’ dell’onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.
Articolo 657
Legato di cosa acquistata dal legatario.
Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato e’ senza effetto in conformita’ dell’art. 686.
Se dopo la confezione del testamento la cosa legata e’ stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall’onerato o da un terzo, il legato e’ senza effetto; se l’acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall’art. 651.
Articolo 658
Legato di credito o di liberazione da debito.
Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.
L’erede e’ soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.
Articolo 659
Legato a favore del creditore.
Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.
Articolo 660
Legato di alimenti.
Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall’art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Articolo 661
Prelegato.
Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l’eredita’ si considera come legato per l’intero ammontare.
Articolo 662
Onere della prestazione del legato.
Il testatore puo’ porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o piu’ legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.
Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.
Articolo 663
Legato imposto a un solo erede.
Se l’obbligo di adempiere il legato e’ stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo e’ tenuto a soddisfarlo.
Se e’ stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volonta’ del testatore.
Articolo 664
Adempimento del legato di genere.
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non e’ affidata al legatario o a un terzo, spetta all’onerato. Questi e’ obbligato a dare cose di qualita’ non inferiore alla media; ma se nel patrimonio ereditario vi e’ una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l’onerato non ha facolta’ ne’ puo’ essere obbligato a prestarne un’altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.
Se la scelta e’ lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualita’; ma se cose del genere indicato si trovano nell’eredita’, il legatario puo’ scegliere la migliore.
Se il terzo non puo’ o non vuole fare la scelta, questa e’ fatta a norma del terzo comma dell’art. 631.
Articolo 665
Scelta nel legato alternativo.
Nel legato alternativo la scelta spetta all’onerato, a meno che il testatore l’abbia lasciata al legatario o a un terzo.
Articolo 666
Trasmissione all’erede della facolta’ di scelta.
Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l’onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facolta’ di scegliere si trasmette al suo erede.
La scelta fatta e’ irretrattabile.
Articolo 667
Accessioni della cosa legata.
La cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore.
Se e’ stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero gia’ al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l’applicabilita’ del secondo comma dell’art. 686.
Se il fondo legato e’ stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purche’ siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unita’ economica.
Articolo 668
Adempimento del legato.
Se la cosa legata e’ gravata da una servitu’, da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne e’ sopportato dal legatario.
Se la cosa legata e’ vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell’eredita’, o anche di un terzo, l’erede e’ tenuto al pagamento delle annualita’ o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto.
Articolo 669
Frutti della cosa legata.
Se oggetto del legato e’ una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento.
Se la cosa appartiene all’onerato o a un terzo, ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantita’, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato e’ stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
Articolo 670
Legato di prestazioni periodiche.
Se e’ stata legata una somma di danaro o una quantita’ di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorche’ fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato pero’ non puo’ esigersi se non dopo scaduto il termine.
Si puo’ tuttavia esigere all’inizio del termine il legato a titolo di alimenti.
Articolo 671
Legati e oneri a carico del legatario.
Il legatario e’ tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata.
Articolo 672
Spese per la prestazione del legato.
Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell’onerato.
Articolo 673
Perimento della cosa legata. Impossibilita’ della prestazione.
Il legato non ha effetto se la cosa legata e’ interamente perita durante la vita del testatore.
L’obbligazione dell’onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione e’ divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
Sezione IV
Del diritto di accrescimento
Articolo 674
Accrescimento tra coeredi.
Quando piu’ eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell’universalita’ dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.
Se piu’ eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l’accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.
L’accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volonta’ del testatore.
E’ salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.
Articolo 675
Accrescimento tra collegatari.
L’accrescimento ha luogo anche tra piu’ legatari ai quali e’ stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volonta’ e salvo sempre il diritto di rappresentazione.
Articolo 676
Effetti dell’accrescimento.
L’acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.
I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l’accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l’erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Articolo 677
Mancanza di accrescimento.
Se non ha luogo l’accrescimento, la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell’onerato.
Gli eredi legittimi e l’onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull’erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell’onere.
Articolo 678
Accrescimento nel legato di usufrutto.
Quando a piu’ persone e’ legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto.
Se non vi e’ diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprieta’.
Sezione V
Della revocazione delle disposizioni testamentarie
Articolo 679
Revocabilita’ del testamento.
Non si puo’ in alcun modo rinunziare alla facolta’ di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.
Articolo 680
Revocazione espressa.
La revocazione espressa puo’ farsi soltanto con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.
Articolo 681
Revocazione della revocazione.
La revocazione totale o parziale di un testamento puo’ essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall’articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.
Articolo 682
Testamento posteriore.
Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.
Articolo 683
Testamento posteriore inefficace.
La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perche’ l’erede istituito o il legatario e’ premorto al testatore, o e’ incapace o indegno, ovvero ha rinunziato all’eredita’ o al legato.
Articolo 684
Distruzione del testamento olografo.
Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo.
Articolo 685
Effetti del ritiro del testamento segreto.
Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell’archivista presso cui si trova depositato, non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria puo’ valere come testamento olografo.
Articolo 686
Alienazione e trasformazione della cosa legata.
L’alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a cio’ che e’ stato alienato, anche quando l’alienazione e’ annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprieta’ del testatore.
Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un’altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione.
E’ ammessa la prova di una diversa volonta’ del testatore.
Articolo 687
Revocazione per sopravvenienza di figli.
Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente [legittimo] (1) del testatore, benche’ postumo, anche (2) adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio. (3)
La revocazione ha luogo anche se il figlio e’ stato concepito al tempo del testamento. (4)
La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.
Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.
(1) La parola fra parentesi quadre è stata soppressa dall‘art. 85 comma 1, lett. a), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Le parole: “o legittimato o” sono state sostituite dall’attuale “anche” dall‘art. 85 comma 1, lett. a), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) La parola: “naturale” è stata sostituita dalle attuali “nato fuori del matrimonio” dall‘art. 85 comma 1, lett. a), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(4) Comma sostituito dall’art. 85, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.