Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO III
DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
CAPO VI
Delle sostituzioni
Sezione I
Della sostituzione ordinaria
Articolo 688
Casi di sostituzione ordinaria.
Il testatore puo’ sostituire all’erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredita’.
Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volonta’.
Articolo 689
Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca.
Possono sostituirsi piu’ persone a una sola e una sola a piu’.
La sostituzione puo’ anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti e’ chiamata un’altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.
Articolo 690
Obblighi dei sostituiti.
I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volonta’ sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.
Articolo 691
Sostituzione ordinaria nei legati.
Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.
Sezione II
Della sostituzione fedecommissaria
Articolo 692.
Sostituzione fedecommissaria.
Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell’interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’interdetto medesimo.
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di eta’, se trovasi nelle condizioni di abituale infermita’ di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall’articolo 416 interverra’ la pronuncia di interdizione.
Nel caso di pluralita’ di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell’interdetto.
La sostituzione e’ priva di effetto nel caso in cui l’interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore eta’ del minore abitualmente infermo di mente. E’ anche priva di effetto nel caso di revoca dell’interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.
In ogni altro caso la sostituzione e’ nulla.
Articolo 693
Diritti e obblighi dell’istituito.
L’istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e puo’ stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli puo’ altresi’ compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.
All’istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l’usufruttuario.
[Se l’istituito trascura di osservare i propri obblighi, l’autorità giudiziaria può nominare, anche d’ufficio, un amministratore.] (1)
(1) Comma abrogato dall’art. 198, Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Articolo 694
Alienazione dei beni.
L’autorita’ giudiziaria puo’ consentire l’alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilita’ evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Puo’ anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d’ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.
Articolo 695
Diritti dei creditori personali dell’istituito.
I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.
Articolo 696
Devoluzione al sostituito.
L’eredita’ si devolve al sostituito al momento della morte dell’istituito.
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell’incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro e’ devoluta ai successori legittimi dell’incapace.
Articolo 697
Sostituzione fedecommissaria nei legati.
Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.
Articolo 698
Usufrutto successivo.
La disposizione, con la quale e’ lasciato a piu’ persone successivamente l’usufrutto, una rendita o un’annualita’, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.
Articolo 699
Premi di nuzialita’, opere di assistenza e simili.
E’ valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l’erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialita’ o di natalita’, sussidi per l’avviamento a una professione o a un’arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilita’, a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie. Tali annualita’ possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita.