Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO IV
DELLA DIVISIONE
CAPO IV
Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote
Articolo 757
Diritto dell’erede sulla propria quota.
Ogni coerede e’ reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all’incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprieta’ degli altri beni ereditari.
Articolo 758
Garanzia tra coeredi.
I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.
La garanzia non ha luogo, se e’ stata esclusa con clausola espressa nell’atto di divisione, o se il coerede soffre l’evizione per propria colpa.
Articolo 759
Evizione subita da un coerede.
Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell’evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall’articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell’evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione.
Se uno dei coeredi e’ insolvente, la parte per cui e’ obbligato deve essere egualmente ripartita tra l’erede che ha sofferto l’evizione e tutti gli eredi solventi.
Articolo 760
Inesigibilita’ di crediti.
Non e’ dovuta garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l’insolvenza e’ sopravvenuta soltanto dopo che e’ stata fatta la divisione.
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita e’ dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.