Capo I – Titolo V – Libro Secondo – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI

TITOLO V
DELLE DONAZIONI

CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 769
Definizione.

La donazione e’ il contratto col quale, per spirito di liberalita’, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

Articolo 770
Donazione rimuneratoria.

E’ donazione anche la liberalita’ fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.

Non costituisce donazione la liberalita’ che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformita’ agli usi.

Articolo 771
Donazione di beni futuri.

La donazione non puo’ comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, e’ nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

Qualora oggetto della donazione sia un’universalita’ di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di se’, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volonta’.

Articolo 772
Donazione di prestazioni periodiche.

La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall’atto una diversa volonta’.

Articolo 773
Donazione a piu’ donatari.

La donazione fatta congiuntamente a favore di piu’ donatari s’intende fatta per parti uguali, salvo che dall’atto risulti una diversa volonta’.

E’ valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non puo’ o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.

<< IndietroTorna “Titolo V”Avanti >>