Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA’
TITOLO II
DELLA PROPRIETA’
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 832
Contenuto del diritto.
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
Articolo 833
Atti d’emulazione.
Il proprietario non puo’ fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
Articolo 834
Espropriazione per pubblico interesse.
Nessuno puo’ essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprieta’, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennita’.
Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.
Articolo 835
Requisizioni.
Quando ricorrono gravi e urgenti necessita’ pubbliche, militari o civili, puo’ essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario e’ dovuta una giusta indennita’.
Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.
Articolo 836
Vincoli e obblighi temporanei.
Per le cause indicate dall’articolo precedente l’autorita’ amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, puo’ sottoporre a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e agricole.
Articolo 837
Ammassi.
Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell’interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi.
Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali.
Articolo 838
Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico.
Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonche’ le norme dell’ordinamento corporativo e le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l’esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, puo’ farsi luogo all’espropriazione dei beni da parte dell’autorita’ amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennita’.
La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle citta’ o alle ragioni dell’arte, della storia o della sanita’ pubblica.
Articolo 839
Beni d’interesse storico e artistico.
Le cose di proprieta’ privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.